Accise – Sett. Energetici

Segnaliamo che sul Sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata una Comunicazione (che riportiamo per comodità) in relazione alle…

Segnaliamo che sul Sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata una Comunicazione (che riportiamo per comodità) in relazione alle tempistiche e modalità di applicazione della trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed sercenti
depositi commerciali, concernenti, tra l’altro, l’attività svolta nel settore de i prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

(Prot. 52047/UD)

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti, tra l’altro, l’attività svolta nel settore de i prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio , a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;
Considerate le richieste delle associazioni del settore dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative al differimento della decorrenza dell’obbligo dell’invio dei dati delle contabilità degli operatori professionali, dei rappresentanti fiscali, degli esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
Vagliate, altresì, le numerose richieste delle associazioni del settore dei prodotti energetici in relazione alla rideterminazione del termine orario per la trasmissione giornaliera dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati;
Valutata la necessità di disporre delle informazioni sulla movimentazione delle materie
prime e dei semilavorati ai fini della determinazione del bilancio di materia ;
Tenuto conto delle motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 17 novembre 2008.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1
Decorrenza dei termini

  1. Agli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita
    al 1° aprile 2009.
  2. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
  3. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente telematica dei dati relativi alle contabilità dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio è differita al 1° maggio 2009.

Art. 2
Modalità di trasmissione

  1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007 trasmettono entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 1 dell’art. 2 della citata Determinazione 1494/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
  2. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 della presente Determinazione trasmettono mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
  3. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Determinazione trasmettono, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
  4. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1, della presente Determinazione, trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007.

Art. 3
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1494/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it , ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 novembre 2008 IL DIRETTORE
Giuseppe Peleggi